Normativa Parafarmacia
Le leggi e i regolamenti che disciplinano l'apertura e la gestione di una parafarmacia in Italia. Riferimenti aggiornati a giugno 2026.
Le leggi fondamentali
Il quadro normativo che regola l'apertura e la gestione degli esercizi di vicinato per la vendita di farmaci.
Legge Bersani
D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006 — Art. 5
Ha liberalizzato la vendita dei farmaci da banco (OTC) e senza obbligo di prescrizione (SOP) negli esercizi commerciali, aprendo di fatto alla nascita delle parafarmacie. Ha stabilito che la vendita deve avvenire alla presenza e con l'assistenza personale di un farmacista abilitato e iscritto all'Albo.
Punti chiave:
- Vendita di farmaci OTC e SOP in esercizi commerciali
- Obbligo di farmacista abilitato durante l'orario di apertura
- Incompatibilità tra titolarità di farmacia e gestione di parafarmacia
- Prezzi liberamente determinabili, esposti al pubblico
Decreto Legislativo 153/2009
D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153 — Art. 5
Ha introdotto norme specifiche sull'identificazione degli esercizi di vicinato. Ha riservato la denominazione "farmacia" e la croce verde esclusivamente alle farmacie convenzionate con il SSN, vietandone l'uso alle parafarmacie.
Punti chiave:
- Denominazione "farmacia" riservata alle farmacie SSN
- Croce verde riservata alle farmacie
- Parafarmacia: croce di colore diverso (blu, ciano)
- Obbligo di distintivo professionale per il farmacista
Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010
D.M. 16 dicembre 2010
Ha definito le prestazioni analitiche di prima istanza erogabili nelle farmacie e negli esercizi commerciali che vendono farmaci. Regolamenta i test autodiagnostici (glicemia, colesterolo, trigliceridi, ecc.) e le condizioni per la loro esecuzione.
Punti chiave:
- Analisi di prima istanza: glicemia, colesterolo, trigliceridi, emoglobina glicata
- Test su sangue capillare, urine e altri campioni biologici
- Divieto di attività di prescrizione e diagnosi
- Obbligo di trasmissione risultati al medico curante su richiesta del paziente
D.Lgs. 222/2016 — Regime SCIA
D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 — Tabella A, Sez. II
Ha confermato che l'apertura di un esercizio di vicinato per la vendita di farmaci da banco è soggetta a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), con efficacia immediata dalla presentazione al SUAP del Comune competente.
Punti chiave:
- SCIA con efficacia immediata (non servono 30 giorni di attesa)
- Presentazione al SUAP del Comune tramite PEC
- L'amministrazione verifica entro 60 giorni dalla presentazione
- Nessuna pianta organica né contingentamento territoriale
D.Lgs. 17/2014 — Vendita online di farmaci
D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17 — Art. 112-quater D.Lgs. 219/2006
Ha recepito la Direttiva europea 2011/62/UE sulla vendita a distanza di medicinali. Consente la vendita online di farmaci OTC e SOP anche da parte delle parafarmacie, previo inserimento nell'elenco del Ministero della Salute e utilizzo del logo identificativo comune europeo.
Punti chiave:
- Vendita online consentita solo per farmaci OTC e SOP
- Obbligo di iscrizione alla piattaforma del Ministero della Salute
- Logo identificativo comune europeo obbligatorio sul sito
- Vietata la vendita online di farmaci con obbligo di prescrizione
Cosa puoi e cosa non puoi fare
Una sintesi pratica dei diritti e dei limiti normativi per la gestione di una parafarmacia.
Consentito
- Vendere farmaci da banco (OTC) e senza obbligo di prescrizione (SOP)
- Vendere medicinali veterinari senza obbligo di ricetta
- Vendere medicinali omeopatici senza prescrizione
- Vendere integratori, cosmetici, dispositivi medici, prodotti fitoterapici
- Eseguire analisi di prima istanza (glicemia, colesterolo, trigliceridi)
- Offrire test diagnostici rapidi (tamponi, celiachia, ecc.)
- Eseguire ECG, holter pressorio, servizi di telemedicina
- Offrire consulenze nutrizionali e trattamenti estetici
- Vendere farmaci online (OTC/SOP) con logo europeo e iscrizione ministeriale
- Esporre insegna "Parafarmacia" con croce blu o ciano
Vietato
- Vendere farmaci con obbligo di prescrizione (fascia A e C)
- Utilizzare la denominazione "farmacia"
- Esporre la croce verde (riservata alle farmacie SSN)
- Effettuare diagnosi o prescrivere terapie
- Preparare medicinali galenici magistrali (con ricetta medica)
- Detenere o vendere stupefacenti e psicotropi
- Essere gestita da un titolare di farmacia (incompatibilità)
Nota:le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere informativo e non costituiscono consulenza legale. La normativa può variare a livello regionale. Si consiglia di verificare sempre con il SUAP del proprio Comune e con l'Ordine dei Farmacisti provinciale i requisiti specifici applicabili alla propria situazione.
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