Quadro Normativo

Normativa Parafarmacia

Le leggi e i regolamenti che disciplinano l'apertura e la gestione di una parafarmacia in Italia. Riferimenti aggiornati a giugno 2026.

Riferimenti Legislativi

Le leggi fondamentali

Il quadro normativo che regola l'apertura e la gestione degli esercizi di vicinato per la vendita di farmaci.

Legge Bersani

D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006 — Art. 5

Ha liberalizzato la vendita dei farmaci da banco (OTC) e senza obbligo di prescrizione (SOP) negli esercizi commerciali, aprendo di fatto alla nascita delle parafarmacie. Ha stabilito che la vendita deve avvenire alla presenza e con l'assistenza personale di un farmacista abilitato e iscritto all'Albo.

Punti chiave:

  • Vendita di farmaci OTC e SOP in esercizi commerciali
  • Obbligo di farmacista abilitato durante l'orario di apertura
  • Incompatibilità tra titolarità di farmacia e gestione di parafarmacia
  • Prezzi liberamente determinabili, esposti al pubblico
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Decreto Legislativo 153/2009

D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153 — Art. 5

Ha introdotto norme specifiche sull'identificazione degli esercizi di vicinato. Ha riservato la denominazione "farmacia" e la croce verde esclusivamente alle farmacie convenzionate con il SSN, vietandone l'uso alle parafarmacie.

Punti chiave:

  • Denominazione "farmacia" riservata alle farmacie SSN
  • Croce verde riservata alle farmacie
  • Parafarmacia: croce di colore diverso (blu, ciano)
  • Obbligo di distintivo professionale per il farmacista
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Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010

D.M. 16 dicembre 2010

Ha definito le prestazioni analitiche di prima istanza erogabili nelle farmacie e negli esercizi commerciali che vendono farmaci. Regolamenta i test autodiagnostici (glicemia, colesterolo, trigliceridi, ecc.) e le condizioni per la loro esecuzione.

Punti chiave:

  • Analisi di prima istanza: glicemia, colesterolo, trigliceridi, emoglobina glicata
  • Test su sangue capillare, urine e altri campioni biologici
  • Divieto di attività di prescrizione e diagnosi
  • Obbligo di trasmissione risultati al medico curante su richiesta del paziente
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D.Lgs. 222/2016 — Regime SCIA

D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 — Tabella A, Sez. II

Ha confermato che l'apertura di un esercizio di vicinato per la vendita di farmaci da banco è soggetta a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), con efficacia immediata dalla presentazione al SUAP del Comune competente.

Punti chiave:

  • SCIA con efficacia immediata (non servono 30 giorni di attesa)
  • Presentazione al SUAP del Comune tramite PEC
  • L'amministrazione verifica entro 60 giorni dalla presentazione
  • Nessuna pianta organica né contingentamento territoriale
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D.Lgs. 17/2014 — Vendita online di farmaci

D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17 — Art. 112-quater D.Lgs. 219/2006

Ha recepito la Direttiva europea 2011/62/UE sulla vendita a distanza di medicinali. Consente la vendita online di farmaci OTC e SOP anche da parte delle parafarmacie, previo inserimento nell'elenco del Ministero della Salute e utilizzo del logo identificativo comune europeo.

Punti chiave:

  • Vendita online consentita solo per farmaci OTC e SOP
  • Obbligo di iscrizione alla piattaforma del Ministero della Salute
  • Logo identificativo comune europeo obbligatorio sul sito
  • Vietata la vendita online di farmaci con obbligo di prescrizione
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Riepilogo Operativo

Cosa puoi e cosa non puoi fare

Una sintesi pratica dei diritti e dei limiti normativi per la gestione di una parafarmacia.

Consentito

  • Vendere farmaci da banco (OTC) e senza obbligo di prescrizione (SOP)
  • Vendere medicinali veterinari senza obbligo di ricetta
  • Vendere medicinali omeopatici senza prescrizione
  • Vendere integratori, cosmetici, dispositivi medici, prodotti fitoterapici
  • Eseguire analisi di prima istanza (glicemia, colesterolo, trigliceridi)
  • Offrire test diagnostici rapidi (tamponi, celiachia, ecc.)
  • Eseguire ECG, holter pressorio, servizi di telemedicina
  • Offrire consulenze nutrizionali e trattamenti estetici
  • Vendere farmaci online (OTC/SOP) con logo europeo e iscrizione ministeriale
  • Esporre insegna "Parafarmacia" con croce blu o ciano

Vietato

  • Vendere farmaci con obbligo di prescrizione (fascia A e C)
  • Utilizzare la denominazione "farmacia"
  • Esporre la croce verde (riservata alle farmacie SSN)
  • Effettuare diagnosi o prescrivere terapie
  • Preparare medicinali galenici magistrali (con ricetta medica)
  • Detenere o vendere stupefacenti e psicotropi
  • Essere gestita da un titolare di farmacia (incompatibilità)

Nota:le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere informativo e non costituiscono consulenza legale. La normativa può variare a livello regionale. Si consiglia di verificare sempre con il SUAP del proprio Comune e con l'Ordine dei Farmacisti provinciale i requisiti specifici applicabili alla propria situazione.

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