Domande Frequenti

Domande Frequenti Parafarmacia

Come aprire una parafarmacia, quanto costa, cosa si può vendere, quali requisiti servono: tutte le risposte aggiornate al 2026.

Stai valutando di aprire una parafarmacia e hai bisogno di informazioni chiare e aggiornate? In questa pagina trovi le risposte alle domande più frequenti su requisiti, costi di apertura, prodotti vendibili, normativa vigente e guadagni attesi. Ogni risposta è verificata sulla base della legislazione italiana in vigore a giugno 2026.

Le Basi

Le domande fondamentali per chi vuole capire come funziona una parafarmacia, chi può aprirla e quali sono le differenze rispetto a una farmacia tradizionale.

Qual è la differenza tra farmacia e parafarmacia?

La differenza principale tra farmacia e parafarmacia riguarda i farmaci vendibili. In farmacia si possono vendere tutti i medicinali, compresi quelli soggetti a prescrizione medica (fascia A e fascia C con ricetta). La parafarmacia, invece, può vendere esclusivamente farmaci da banco (OTC, Over The Counter) e farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP). Dal punto di vista burocratico, la farmacia richiede una licenza specifica e l'assegnazione di una sede farmaceutica, mentre la parafarmacia è equiparata a un esercizio commerciale di vicinato e si apre presentando una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Comune.

Chi può aprire e gestire una parafarmacia?

La parafarmacia può essere aperta da qualsiasi soggetto — persona fisica, società o cooperativa — anche senza laurea in farmacia. Tuttavia, per vendere farmaci da banco è obbligatoria la presenza continuativa di un farmacista abilitato e iscritto all'Ordine professionale per tutto l'orario di apertura. Il farmacista è responsabile della dispensazione dei medicinali e della tracciabilità del farmaco. Non può ricoprire questo ruolo un farmacista già titolare o socio di una farmacia convenzionata con il SSN, per il principio di incompatibilità previsto dalla Legge Bersani (D.L. 223/2006).

Posso aprire una parafarmacia se sono già titolare di farmacia?

No, la legge italiana prevede un'incompatibilità assoluta. Il Decreto Legge 223/2006 (Legge Bersani) vieta espressamente a chi è titolare o socio di una farmacia di aprire o gestire un esercizio di vicinato per la vendita di farmaci. Questa incompatibilità vale anche per i familiari diretti del titolare se coinvolti nella gestione. Tuttavia, un farmacista che lavora come dipendente (non titolare né socio) presso una farmacia può aprire una parafarmacia in proprio, a condizione che non sussistano conflitti di interesse con il rapporto di lavoro subordinato.

Serve una distanza minima da farmacie o altre parafarmacie?

No, non esiste alcun vincolo di distanza minima per aprire una parafarmacia. A differenza delle farmacie, che sono soggette a pianta organica e vincoli territoriali, la parafarmacia è un esercizio commerciale libero: può essere aperta ovunque vi sia un locale idoneo, anche nelle immediate vicinanze di una farmacia o di un'altra parafarmacia. Non esistono limiti al numero di parafarmacie apribili in un dato territorio (nessun contingentamento).

Prodotti e Servizi

Cosa si può vendere in parafarmacia, quali servizi sanitari si possono offrire e quali sono i requisiti per la vendita di farmaci da banco e prodotti per la salute.

Cosa si può vendere in una parafarmacia?

In parafarmacia si possono vendere: farmaci da banco (OTC) e farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP), medicinali veterinari non soggetti a ricetta, medicinali omeopatici vendibili senza prescrizione e preparazioni galeniche officinali non soggette a ricetta. Oltre ai farmaci, la parafarmacia può commercializzare integratori alimentari, cosmetici, prodotti fitoterapici e erboristici, dispositivi medici (misuratori di pressione, glucometri, aerosol), articoli per l'igiene personale, prodotti per l'infanzia e la maternità, alimenti speciali e dietetici, dispositivi per autoanalisi (glicemia, colesterolo, trigliceridi) e kit per test diagnostici rapidi (tamponi, test streptococco, celiachia, intolleranze). La gamma è ampia e consente di costruire un'offerta differenziata rispetto alla GDO.

Quali sono i requisiti per vendere farmaci da banco?

La vendita di farmaci da banco (OTC e SOP) in parafarmacia richiede la presenza obbligatoria di un farmacista abilitato e iscritto all'Ordine dei Farmacisti per l'intero orario di apertura al pubblico. Il farmacista deve indossare il distintivo professionale rilasciato dalla Federazione degli Ordini (FOFI) e deve essere chiaramente distinguibile dagli altri operatori del punto vendita. È obbligatorio dedicare un'area separata e ben identificata alla vendita e conservazione dei medicinali, con accesso controllato durante la chiusura. I farmaci devono essere conservati secondo le indicazioni del produttore (temperatura, umidità) e va garantita la tracciabilità attraverso il sistema NSIS del Ministero della Salute.

Quali servizi sanitari può offrire una parafarmacia?

Oltre alla vendita di farmaci, la parafarmacia può erogare numerosi servizi sanitari: analisi di prima istanza su sangue capillare (glicemia, colesterolo totale e HDL, trigliceridi, emoglobina glicata), ECG ed elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, test diagnostici rapidi (tamponi antigenici, test streptococco, celiachia, intolleranze alimentari), servizi di telemedicina, consulenze nutrizionali e dietologiche, trattamenti estetici per viso e corpo, misurazione della pressione arteriosa. I servizi di analisi sono regolamentati dal D.M. 16 dicembre 2010. È consigliabile verificare con la ASL competente le eventuali autorizzazioni specifiche richieste dalla normativa regionale.

Si possono vendere farmaci online dalla parafarmacia?

Sì, la vendita online di farmaci OTC e SOP è consentita anche alle parafarmacie dal 2014, in attuazione della Direttiva europea 2011/62/UE (recepita con D.Lgs. 17/2014). Per vendere farmaci online è obbligatorio: iscriversi alla piattaforma del Ministero della Salute e ottenere l'autorizzazione, esporre sul sito e-commerce il logo identificativo comune europeo (cliccabile, che rimanda alla banca dati del Ministero per la verifica), indicare chiaramente i dati della parafarmacia fisica. Resta tassativamente vietata la vendita online di farmaci con obbligo di prescrizione medica. Il commercio elettronico di farmaci è un canale in crescita che può integrare il fatturato del punto vendita fisico.

Il Locale

Dimensioni minime, requisiti strutturali e igienico-sanitari che il locale deve possedere per ottenere l'autorizzazione all'apertura.

Quanti metri quadri servono per aprire una parafarmacia?

Non esiste una superficie minima stabilita per legge a livello nazionale, ma la normativa sugli esercizi di vicinato pone limiti massimi alla superficie di vendita: 150 mq nei comuni con meno di 10.000 abitanti e 250 mq nei comuni più grandi. Nella pratica, per una parafarmacia funzionale si consigliano almeno 40–60 mq per un punto vendita dedicato alla sola vendita di prodotti e farmaci da banco. Se si intende offrire servizi aggiuntivi (cabina estetica, ambulatorio per analisi e check-up, area consulenze nutrizionali), la superficie consigliata sale ad almeno 80–100 mq. Oltre all'area vendita, è necessario prevedere un magazzino per lo stoccaggio dei medicinali e dei prodotti, un servizio igienico e uno spogliatoio per il personale.

Quali requisiti deve avere il locale per la parafarmacia?

Il locale deve essere a destinazione commerciale con certificato di agibilità in corso di validità e conformità urbanistica rilasciata dal Comune. I requisiti igienico-sanitari devono essere conformi alla normativa ASL locale: illuminazione adeguata, ventilazione, pavimenti e pareti lavabili nelle zone di conservazione dei medicinali. È obbligatorio prevedere un'area dedicata alla vendita e alla conservazione dei farmaci, separata e chiaramente segnalata, con accesso controllato al di fuori dell'orario di apertura per impedire l'accesso ai non addetti. L'impianto elettrico deve essere a norma (certificazione di conformità) e, se il locale si trova in zona a rischio, è necessario il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI). Infine, va verificata la compatibilità della destinazione d'uso con il Piano Regolatore del Comune.

Costi e Guadagni

Quanto costa aprire una parafarmacia, quale fatturato aspettarsi e quali sono gli obblighi fiscali e il regime IVA applicabile.

Quanto costa aprire una parafarmacia nel 2026?

Il costo di apertura di una parafarmacia nel 2026 varia indicativamente da 60.000 a 150.000 euro, con un investimento medio consigliato di circa 100.000 euro per un punto vendita di medie dimensioni ben fornito. Le principali voci di costo sono: affitto del locale commerciale (da 800 a 2.800 euro al mese in base alla zona e alla metratura), arredamento e allestimento del punto vendita (da 15.000 a 27.500 euro per arredi, scaffalature, bancone, insegna e illuminazione), stock iniziale di prodotti e farmaci (da 20.000 a 35.000 euro), spese burocratiche e professionali (commercialista, SCIA, iscrizioni — circa 3.000–5.000 euro), tecnologia (registratore di cassa telematico, software gestionale, connessione al Sistema Tessera Sanitaria — circa 2.000–4.000 euro). Il budget può variare sensibilmente in base alla città, alla superficie del locale e al livello di personalizzazione dell'arredamento.

Quanto si guadagna con una parafarmacia?

Il fatturato annuo di una parafarmacia di medie dimensioni ben posizionata si colloca generalmente tra 200.000 e 500.000 euro. Nelle città medio-piccole il fatturato si attesta tra 200.000 e 300.000 euro, mentre nei centri urbani con buon passaggio può superare i 400.000 euro. Il margine lordo medio sui farmaci da banco è del 25–35%, mentre su cosmetici, integratori e dispositivi medici il margine può raggiungere il 40–50%. Il margine netto complessivo oscilla tra il 4% e il 20% del fatturato, in base all'efficienza gestionale, al controllo dei costi fissi e alla capacità di sviluppare servizi ad alto valore aggiunto (analisi, consulenze, trattamenti estetici). Il break-even si raggiunge mediamente tra i 12 e i 24 mesi dall'apertura.

Qual è il regime IVA e quali sono gli obblighi fiscali?

La parafarmacia è soggetta al regime IVA ordinario con aliquote differenziate: 10% su farmaci da banco (OTC e SOP) e su alcuni dispositivi medici a uso sanitario, 22% su cosmetici, integratori alimentari, prodotti per l'igiene e tutti i beni non sanitari. È obbligatorio l'invio telematico dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) per le spese sanitarie detraibili dal cliente. Per consentire la detrazione IRPEF del 19% sulle spese mediche, la parafarmacia deve emettere lo scontrino parlante indicando il codice fiscale del cliente, la natura e la quantità del prodotto acquistato. Il regime forfettario non è applicabile alle parafarmacie con fatturati significativi (limite 85.000 euro). È necessaria l'iscrizione alla Camera di Commercio e la tenuta della contabilità ordinaria o semplificata in base al volume d'affari.

Burocrazia e Normativa

Documenti necessari, SCIA, insegna, croce e tutti gli adempimenti burocratici per aprire una parafarmacia in regola.

Quali documenti servono per aprire una parafarmacia?

Per aprire una parafarmacia in Italia sono necessari i seguenti adempimenti: presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al SUAP del Comune competente, tramite PEC, con efficacia immediata; iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio; apertura della partita IVA con codice ATECO 47.73.10 (commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici); registrazione al sistema NSIS (Nuovo Sistema Informativo Sanitario) del Ministero della Salute per ottenere il codice di tracciabilità dei farmaci; comunicazione di avvio attività ad AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), Ordine dei Farmacisti provinciale, Regione e ASL territoriale; iscrizione alla Banca Dati degli Esercizi del Ministero della Salute. Per la guida dettagliata passo-passo, consulta la nostra pagina dedicata agli 8 passi per aprire una parafarmacia.

Quale insegna e quale croce può usare una parafarmacia?

La normativa italiana è molto chiara su questo punto. La denominazione "farmacia" e la croce verde sono riservate esclusivamente alle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (D.Lgs. 153/2009, art. 5). La parafarmacia deve utilizzare la denominazione "Parafarmacia" e può esporre una croce di colore diverso dal verde: il blu e il ciano sono i colori confermati dalla giurisprudenza del TAR come non confondibili con le farmacie. L'uso improprio della denominazione "farmacia" o della croce verde da parte di una parafarmacia costituisce illecito ed è sanzionabile. Sul distintivo professionale, il farmacista responsabile deve indossare il tesserino rilasciato dall'Ordine provinciale.

Servono corsi ECM o abilitazioni particolari?

Il farmacista responsabile della parafarmacia è soggetto all'obbligo di Educazione Continua in Medicina (ECM), come tutti i professionisti sanitari iscritti all'Albo: 150 crediti formativi nel triennio 2026–2028. Non sono richiesti corsi o abilitazioni aggiuntive specifiche per operare in parafarmacia rispetto alla laurea in Farmacia o CTF e all'abilitazione professionale. Tuttavia, è fortemente consigliabile seguire corsi di aggiornamento in: farmacologia e interazioni farmacologiche, legislazione sanitaria e normativa parafarmacia, gestione commerciale e marketing del punto vendita, tecniche di vendita e visual merchandising, nuovi servizi sanitari (telemedicina, analisi di prima istanza). Molti ECM sono disponibili gratuitamente online sulla piattaforma AGENAS.

Riferimenti Utili

Dove trovare le fonti ufficiali, i testi di legge e gli elenchi ministeriali aggiornati sulle parafarmacie in Italia.

Dove trovo l'elenco ufficiale delle parafarmacie in Italia?

L'elenco ufficiale di tutti gli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita di farmaci da banco (parafarmacie) è curato dal Ministero della Salute ed è consultabile gratuitamente sul portale Open Data del Ministero (dati.salute.gov.it). Il dataset viene aggiornato quotidianamente e contiene: denominazione dell'esercizio, indirizzo completo, codice identificativo, nominativo del farmacista responsabile. Questo elenco è la fonte ufficiale per verificare se una parafarmacia è regolarmente autorizzata alla vendita di medicinali.

Dove trovo il testo della Legge Bersani sulle parafarmacie?

La Legge Bersani sulle parafarmacie è contenuta nel Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 (art. 5), convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248. Questo provvedimento ha liberalizzato la vendita dei farmaci da banco (OTC e SOP) negli esercizi commerciali, dando vita al fenomeno delle parafarmacie in Italia. Il testo integrale e aggiornato è consultabile gratuitamente su Normattiva (normattiva.it), la banca dati ufficiale della legislazione italiana, e sulla Gazzetta Ufficiale. Per un'analisi completa del quadro normativo, consulta la nostra pagina dedicata alla normativa parafarmacia.

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