Normativa

SE UN EX DIPENDENTE DELLA FARMACIA APRE UNA PARAFARMACIA NELLE VICINANZE

7 marzo 2024

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7 marzo 2024Normativa

SE UN EX DIPENDENTE DELLA FARMACIA APRE UNA PARAFARMACIA NELLE VICINANZE

Articolo di Cesare Pizza tratto da Sediva News

Ho letto una recente Sediva News sull’obbligo di non concorrenza, anche se era relativa a una vicenda un po’ diversa dalla mia. Infatti, un nostro ex collaboratore ha deciso – qualche mese dopo essersi licenziato – di aprire una parafarmacia a quasi 400 metri dalla farmacia. È possibile per noi agire in giudizio contro lui per concorrenza sleale?

La News a cui si riferisce riguardava l’obbligo normativo sancito dall’art. 2557 cod. civ. di “astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento [della farmacia o della quota sociale “più o meno” di maggioranza…], dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta”.

La vicenda che il quesito prospettata, invece, concerne l’ipotesi di una possibile concorrenza sleale ascrivibile a un ex dipendente della farmacia.Ora, forse ricorderete che, ai sensi dell’art. 2105 cod. civ., “il prestatore di lavoro [in pendenza, beninteso, del rapporto] non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”: senonché – almeno in linea generale – alla cessazione del rapporto, un ormai ex dipendente può lecitamente svolgere attività concorrenziali con l’azienda stessa per la quale aveva fino a poco tempo prima lavorato, fatti soltanto salvi i limiti espressamente previsti dall’art. 2598* cod. civ. e/o, attenzione, l’esistenza di un patto di non concorrenza [art. 2125 cod. civ.].

N.B “Art. 2598 cod. civ.: “Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”


Il patto di non concorrenza, ricordiamolo, è un accordo che [in questo caso, evidentemente] intercorre tra il datore di lavoro e il collaboratore il quale, a fronte di un corrispettivo, s’impegna a limitare [questo è il verbo, poco incisivo, che usa il citato art. 2125 cod. civ….] lo svolgimento della propria attività – e quindi in pratica a non porre in essere condotte che possano svantaggiare il datore di lavoro in termini concorrenziali – per il tempo successivo alla cessazione del contratto e per un massimo di cinque anni.


Si tratta però, si badi bene, di accordi che sono considerati nulli: a) se non redatti in forma scritta; b) se non vi è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro; c) e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
Ma nel Suo caso non ci pare siano ravvisabili elementi fattuali che possano ragionevolmente far pensare a un’ipotesi di concorrenza sleale, cosicché – mancando tra voi, se abbiamo capito bene, un qualunque patto di non concorrenza – crediamo che il vs ex dipendente possa considerarsi legittimato all’esercizio di una parafarmacia, tanto più se [come in questo caso] a una distanza certamente ragguardevole dalla farmacia.