Articolo tratto da federfarma.it

Verrà impugnata dal Governo per illegittimità costituzionale la legge della Regione Piemonte che autorizza le parafarmacie a erogare servizi di autodiagnostica rapida. Lo ha deciso nella seduta di giovedì scorso il Consiglio dei Ministri, che ha deliberato l’impugnativa su tre leggi regionali. Quella piemontese, in particolare, è la 11/2016, datata 16 maggio e pubblicata sul Bur tre giorni dopo. Al comma 2, il testo stabilisce che nei cosiddetti “esercizi di vicinato” «l’impiego di apparecchi di autodiagnostica rapida è consentito limitatamente al rilevamento di prima istanza di trigliceridi, glicemia e colesterolo totale, secondo le modalità stabilite da disposizioni della Giunta regionale (ancora da emanare, ndr)». La disposizione va a integrare l’articolo 10 della legge regionale 21/1991, riguardante “Norme per l’esercizio delle funzioni in materia farmaceutica”.

Secondo il Consiglio dei Ministri, la norma è illegittima in quanto «contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute – alla quale è da ricondurre la disciplina del servizio farmaceutico – e viola pertanto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione». Non solo: la legge regionale è incompatibile anche con il d.lgs 153/2009 sui nuovi servizi, che «per garantire adeguate condizioni di sicurezza e di tutela della salute per l’utente, riserva i servizi sanitari afferenti l’impiego di detti dispositivi alle farmacie nell’ambito del Ssn». Secondo quanto previsto dalla normativa, ora il Governo ha 60 giorni di tempo (dalla decisione) per notificare l’impugnativa al Presidente della Giunta regionale e altri dieci per recapitarla alla cancelleria della Corte costituzionale.