GALENICI IN PARAFARMACIA

Articolo di Matteo Lucidi tratto da Sediva News

A distanza di 50 m. dalla nostra farmacia c’è da qualche mese una parafarmacia che ha attrezzato un vero laboratorio per preparazioni galeniche, anche se per quello che ci risulta stanno attenti a non invadere il campo delle ricette mediche.
E’ consentita alle parafarmacie anche la galenica se non devono spedire prescrizioni mediche?

La risposta al quesito è affermativa.
Il d.l. n. 1/2012, convertito in l. n. 27/2012, prevede infatti, all’art. 11, comma 15, che le parafarmacie possono “allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea ufficiale italiana o nella farmacopea europea”.


Qui l’Utifar ha quindi correttamente aggiunto che “le preparazioni officinali allestibili devono avere necessariamente una monografia in una Farmacopea o in un formulario ufficiale di un paese della UE”.


Merita inoltre precisare, sempre a questo riguardo, che il D.M. Salute dell’8 novembre 2012 ha previsto i requisiti minimi per poter approntare e vendere tali preparazioni che, qualora contengano sostanze aventi proprietà curative o profilattiche delle malattie umane, costituiscono comunque medicinali [ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 219/2006].


Infine, il titolare della parafarmacia – indipendentemente che sia esercitata in forma individuale o sociale – deve comunicare al Min. Salute, alla Regione (o Provincia autonoma), al Comune e alla ASL dove ha sede l’esercizio l’inizio dell’attività di allestimento di preparazioni galeniche officinali di questo tipo.

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