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Parafarmacie forti e sostenibili

APRIRE UNA PARAFARMACIA

gli 8 passi da seguire per avviare un esercizio di vicinato

  • 1) Concepire la strategia

  • 2) Individuare il locale

  • 3) Individuare un’azienda partner per lo sviluppo della strategia e la realizzazione dei locali

  • 4) Fissare il budget ed individuare gli strumenti finanziari per gestire l’operazione

  • 5) Fare domanda al comune

  • 6) Comunicare al Ministero della Salute, Aifa, all’Ordine professionale e alla Regione, nei rispettivi settori di competenza, l’intenzione di operare in conformità a quanto previsto dalla legge

  • 7) Registrazione sul sito del Ministero della Salute

  • 8) Dopo aver inviato le comunicazioni ed ottenuti i dati dalla Camera del Commercio ed il numero di Autorizzazione comunale, è possibile inoltrare la domanda di richiesta dei farmaci ai distributori intermedi

PARAFARMACIA FORTE

Un impresa forte e sostenibilE

DOMANDE FREQUENTI

di seguito le risposte ai quesiti più richiesti

Com’è noto, la differenza tra una farmacia e una parafarmacia consiste nel fatto che mentre nella prima si possono vendere farmaci soggetti a prescrizione medica, nella parafarmacia l’attività di vendita può riguardare farmaci non soggetti a prescrizione.

Le parafarmacie possono essere di proprietà di qualsiasi soggetto, ma la responsabilità della “tracciabilità del farmaco” deve essere di un laureato in farmacia. Tuttavia il responsabile della parafarmacia non può essere un farmacista titolare di farmacia.

Aprire una parafarmacia partendo da zero richiede un budget non indifferente. L’investimento minimo necessario all’avvio di una parafarmacia sarà infatti di almeno 100.000 euro150.000 euro per una parafarmacia ben fornita di medie dimensioni.

Il fatturato medio delle parafarmacie ben avviate risulta di circa 180.000 euro l’anno

Non meno di 50 mq per la sola vendita di prodotti. Non meno di 100 se si ha intenzione di effettuare dei servizi (trattamenti viso o viso-corpo, check up, consulenze, ecc)

Visita la sezione “Aprire una parafarmacia” in questo sito troverai tutta la modulistica ed gli 8 passi da seguire per aprire una parafarmacia

Recentemente il D.Leg. n° 153/2009 (“Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonche’ disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69. ) ha indirettamente innovato la legislazione in tale settore per le parafarmacie, infatti all’articolo 5 di tale decreto legislativo si stabilisce che ” Al fine di consentire ai cittadini un’immediata identificazione delle farmacie operanti nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, l’uso della denominazione: «farmacia» e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, e’ riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere.”

Per questo motivo è opportuno evitare nelle insegne denominazioni che usino la parola farmacia da sola e uso della croce verde, oltre che i simboli identici a quelli depositati come marchio dalla FOFI (caduceo ecc…) anche per quanto esposto dal codice civile:

Art. 2564. Modificazione della ditta.

Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.
Per le imprese commerciali l’obbligo dell’integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore.
In ogni caso non dovranno essere utilizzate denominazioni e simboli che possano indurre il cliente a ritenere che si tratti di una farmacia.

Non si ravvisano ostacoli all’utilizzazione nel punto di vendita del simbolo riportato nel bollino di riconoscimento per i medicinali non soggetti a prescrizione medica (croce sorridente, rossa, ma che può essere di vario colore verde, blu ecc..).

Per tale motivo si consiglia di usare strettamente la denominazione “Parafarmacia” con croce per esempio di colore rosso oppure blu (usata però dai veterinari) o meglio bicolore come verde e blu oppure rossa e verde o rossa e blu lo scopo è sempre quello di differenziarsi

A tale proposito sarebbe bene che le principali organizzazioni delle parafarmacie stabilissero per i propri iscritti delle norme comportamentali individuando tra i tanti un colore , meglio un’accoppiata di colori che possa essere un punto di riferimento futuro certo in tale settore.

Quale accoppiata scegliere? Per esempio una Blu e Verde o rossa e blu potrebbe esseree una scelta valida. (fonte parafarmacianews)

La presenza del farmacista deve essere garantita per tutto l’orario di apertura dell’esercizio commerciale. Anche se non è tenuto a consegnare personalmente a tutti i clienti ogni singola confezione di medicinale, il farmacista è obbligato ad una assistenza «attiva» al cliente, mediante consigli, ove richiesti, ma anche ove riscontri un’incertezza nel comportamento del cliente.
È opportuno che il farmacista indossi il distintivo professionale adottato dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti che riporta il caduceo. In ogni caso il farmacista deve distinguersi chiaramente da eventuale altro personale che lavori nell’apposito spazio.
Nell’apposito reparto, il farmaco può essere prelevato direttamente dal paziente, fermo restando l’obbligo per il farmacista di rispondere ad eventuali richieste da parte dei pazienti e di attivarsi nel caso risultasse opportuno il proprio intervento professionale.

Per “apposito reparto” deve intendersi uno spazio dedicato esclusivamente alla vendita e conservazione dei medicinali da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica. Tale spazio dedicato può assumere forme diverse in base al tipo di esercizio commerciale in cui ha luogo la vendita.

Gli esercizi commerciali in possesso dei requisiti richiesti possono:

  1. vendere i medicinali a uso umano da banco o di automedicazione e i medicinali ad uso umano non soggetti a prescrizione medica (articoli 87, comma 1, lettera e) e art. 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE”);
  2. vendere i  medicinali veterinari acquistabili con e senza ricetta;
  3. vendere i medicinali omeopatici a uso umano e veterinari  solo quando sono classificati come medicinali vendibili senza presentazione di ricetta medica;
  4. allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione della ricetta medica.

La Sartoretto Verna (http://www.sartorettoverna.it), ha tutto il Know out, maturato in 50 anni di attività nel settore allestimenti farmacie, per potervi supportare nella concezione e realizzazione della vostra nuova attività.

La nostra organizzazione è in grado di supportarvi una volta individuato e bloccato il locale idoneo sino all’allestimento “chiavi in mano” (arredo ed extra arredo), dello stesso su tutto il territorio nazionale.

Abbiamo realizzato oltre 400 parafarmacie e compreso bene le dinamiche: cosa funziona, cosa NON funziona. La parafarmacia è un’impresa e come tale va impostata. Ti affiancheremo per concepire la strategia, curare la comunicazione ed il marketing.

Grazie al nostro programma di formazione e coaching siamo in grado di formarti a 360° per realizzare una parafarmacia FORTE

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Prima di compilare il modulo leggi attentamente le “DOMANDE FREQUENTI“ Troverai molte delle risposte che stai cercando

…se invece hai un locale a disposizione e vuoi realizzare un’impresa che produce utili oppure gestisci già una parafarmacia, ma non sai come trasformarmarla in una macchina di vendita, compila il form

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