Test Covid nelle parafarmacie:
non c’è esercizio abusivo se a farlo è un farmacista

Articolo tratto da ilsole24ore.com

 

Annullato il sequestro dei tamponi antigenici e del materiale per eseguirli. Ai fini del reato conta l’abilitazione professionale e non il luogo di esercizio

Non scatta il reato di esercizio abusivo della professione per chi esegue in una parafarmacia i test antigenici per la diagnosi del Covid, se a farlo è un farmacista. Quello che conta nel reato previsto dall’articolo 348 del Codice penale è che l’attività sia svolta da chi ha il titolo abilitativo e non il luogo nel quale viene prestato il servizio.

Partendo da questo presupposto la Cassazione risolve una questione che, vista la sua rilevanza era stata sollevata anche presso il Tar Marche, e annulla il sequestro dei tamponi rapidi e del materiale necessario per eseguirli, cancellando così una misura che, all’inizio delle indagini, aveva riguardato l’intera parafarmacia.

Il presunto contrasto con la legge 178/2020

A pesare sull’accusa anche il presunto contrasto con la legge 178/2020, richiamata anche dall’articolo 4 del Dl 127/2021. Una norma secondo la quale i test antigenici possono essere eseguiti presso farmacie aperte al pubblico «dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, con disciplina delle modalità organizzative e delle condizioni economiche rimessa ad apposite convenzioni».

Farmacie che devono essere evidentemente riconducibili a soggetti abilitati allo svolgimento della professione di farmacista, per la quale occorre un particolare titolo e l’iscrizione all’albo. Secondo l’accusa, fatta propria dal Tribunale, la “riserva” contenuta nella legge «varrebbe ad integrare i requisiti previsti per l’esercizio della professione e dunque anche la norma penale in bianco contemplata dall’articolo 348 del Codice penale».

Le garanzie della legge

La Suprema corte annulla senza rinvio il sequestro e ricorda che nel caso di test antigenici è previsto che questi possano essere effettuati da operatori sanitari o da altri soggetti considerati idonei dal ministero della Salute. Non si può dunque certo concludere che l’attività sia preclusa ai farmacisti ma anzi che sia «specificatamente anche ad essi riferibile». Quanto alla legge del 178/2020 questa non limita lo svolgimento della professione in sé, ma prevede una disciplina, che non riguarda le garanzie dell’iscrizione all’albo, ma ha il duplice scopo di assicurare le migliori condizioni di sicurezza e riservatezza e garantire equilibri di tipo economico per gli esborsi richiesti a chi usufruisce del servizio. Per la Cassazione si tratta «di profili deassiali rispetto al tema cruciale della riserva di attività professionale garantita e inerenti, piuttosto, al contesto operativo e dunque alla cornice estrinseca, nella quale si svolge la professione».

La questione di costituzionalità

Detto questo la violazione che si può in concreto contestare al ricorrente è «potenzialmente rilevante ad altri fini e se del caso idonea a configurare profili di responsabilità connessi a conseguenze non volute del test praticato, ma non è tuttavia rilevante ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’articolo 348 del Codice penale, di cui il Tribunale ha ravvisato il fumus, posto a fondamento del sequestro preventivo residualmente confermato». Ad avviso dei giudici di legittimità non è infine rilevante la richiesta di sollevare una questione costituzionale, come chiesto dal ricorrente, per una presunta disparità di trattamento in assenza di differenze tra le prestazioni erogate nelle parafarmacie e nelle farmacie. Con un’ingiustificata compressione, secondo la difesa, della libertà di iniziativa economica.