Articolo tratto da anpinet.com del 04.01.2011

Come anticipato nel parere commissionato da ANPI allo studio legale Stefanelli di Bologna, l’utilizzo dell’insegna a croce per le parafarmacie è possibile, purchè non contrasti con quanto stabilito dalla legge, vale a dire di non ingenerare confusione nei cittadini nel distinguere la farmacia dalla parafarmacia. Più precisamente, come evidenzia nel parere, non rileva ai fini dell’applicazione della legge, l’utilizzo d’insegne a croce di colore diverso dal verde ovvero d’insegne a croce combinate con scritte (parafarmacia; lista delle tipologie dei prodotti vendibili; ecc) volte a definire in maniera inequivocabile che trattasi di esercizio diverso dalla farmacia. Un parere che più volte è stato preso a riferimento per i ricorsi, promossi da nostri colleghi, contro le richieste di rimozione delle insegne a croce (di qualsiasi colore fossero) inoltrate dalle ASL competenti, su denunce presentate da molte Federfarma provinciali ovvero dagli Ordini provinciali dei Farmacisti. In quest’ultimo caso vorremmo capire la ratio che ha spinto gli Ordini provinciali a sostenere gli interessi dei titolari delle farmacie. Che forse l’uso della croce scalfisce i “fondamentali” deontologici del farmacista?. O forse, più propriamente, lede i “meschini” interessi di bottega di qualche titolare di farmacia che riveste la carica di presidente dell’Ordine provinciale?. Ancora una volta siamo costretti a denunciare una commistione impropria tra interessi di bottega e difesa della professione, un intreccio che prima o poi dovrà essere chiarito nelle sedi opportune, in primo luogo quelle politiche.
Tornando alle insegne, la buona notizia è che a fronte del ricorso presentato da una nostra collega al Tar del Lazio per l’utilizzo di una croce di colore blu, il Tribunale ha accolto il ricorso e autorizzato l’uso delle insegne a croce diverse dal verde per le parafarmacie. Un ricorso analogo è stato presentato nel bolognese da un’altra collega che ha ricevuto dal comune la richiesta di togliere l’insegna a croce. In questo caso abbiamo appreso per le vie brevi, nei giorni scorsi, che il comune ha accolto il ricorso, sposando pienamente le tesi della difesa. Per quest’ultimo caso attendiamo la lettera ufficiale del comune prima di darne ufficializzazione.
Di seguito il testo della sentenza emessa dal Tar del Lazio, che potrà essere utilizzata come precedente in casi analoghi. Per ragioni di riservatezza, pur essendo la sentenza pubblica, abbiamo omesso i nominativi della collega e degli avvocati.

Autorità: T.A.R. Lazio – Roma – Sezione II ter
Data: 16/12/2010
Estremi Atto: ORD. 2010 5356
Risultato: Accoglie
Massime: N. 05356/2010 REG.ORD.SOSP.; N. 08887/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8887 del 2010, proposto da: XXXX XXXXXX, rappresentata e difesa dagli avv. YYYYYYY e ZZZZZZZZZZ;

CONTRO

Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. NNNNNNNNNNN, con domicilio eletto presso Avvocatura comunale, in Roma; per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, diniego rilascio autorizzazione per l’installazione di un’insegna;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 il cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l’art. 5 del D. Lgs. 3/10/2009 n. 153, proprio “ al fine di consentire ai cittadini un’immediata identificazione delle farmacie operanti nell’ambito del Servizio sanitario nazionale”, dispone che “ l’uso della denominazione: «farmacia» e della croce di colore verde … e’ riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere”;
Considerato che la richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 864 del 18/12/2006, con la quale sono stati approvati dalla Regione Lazio i “Criteri per l’attività di vendita al pubblico di farmaci da banco …”, sotto la rubrica “ Insegna”, dispone che non si possano utilizzare simboli che possano indurre il cliente a ritenere che si tratti di una farmacia;
Considerato che, pertanto, non si può ritenere che dalla detta deliberazione consegua un divieto assoluto per le parafarmacie di utilizzo del simbolo della croce;
Considerato, altresì, che l’insegna per la quale è stata presentata in concreto la istanza, contenente il simbolo della croce di colore blu, non appare idonea ad ingenerare confusione nei cittadini ai fini dell’identificazione dell’esatta tipologia dell’esercizio;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore
Giuseppe Chine’, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16/12/2010