Il Comune può legittimamente inibirne l’uso alle parafarmacie

La vicenda
Una associazione provinciale di titolari di farmacie si rivolgeva al Tar per ottenere che il Comune venisse condannato a concludere il procedimento amministrativo adottando un provvedimento di rimozione della Croce di colore verde utilizzata da una parafarmacia come insegna pubblicitaria, in quanto emblematica, nell’immaginario collettivo, delle farmacie.

Il diritto
Il legislatore ha stabilito che, al fine di consentire ai cittadini un’immediata identificazione delle farmacie operanti nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, l’uso della denominazione “farmacia” e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere. La norma, riservando alle sole farmacie il diritto di utilizzo della specifica simbologia, ne determina la illegittima adozione da parte delle parafarmacie.

Epilogo
L’ente comunale ha l’obbligo di vietare l’impiego delle insegne in questione e di ordinarne la rimozione, sia in ragione del dovere di vigilanza nella fase di attuazione dell’autorizzazione rilasciata all’esercizio dell’attività, sia in ragione del dovere di reprimere tutte le forme di abusivismo nell’utilizzo di impianti pubblicitari.

[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]

Tar Calabria – 13.06.2011