Articolo tratto da “Il consulente della tua Farmacia” gennaio/febbraio 2011

Parafarmacia ospita osteopata con Studio comunicante con la vendita.E’ lecito?Vorrei conoscere la normativa per l’apertura di una parafarmacia e controlli a cui è sottoposto l’esercizio.

La materia risente di un grande vuoto normativo,di una mancanza di dottrina e giurisprudenza che lentamente si sta formando.Con il termine ” parafarmacia” si intende come è risaputo un punto vendita,con la presenza obbligatoria di una o più farmacisti,simile alla farmacia che può dispensare farmaci senza l’obbligo di presentare la ricetta medica (S.O.P.) e farmaci da banco (O.T.C.),integratori alimentari,prodotti erboristici ovvero fitomedicine,farmaci omeopatici,farmaci veterinari (sia con obbligo che senza obbligo di prescrizione),prodotti cosmetici,articoli sanitari,alimentazione,prodotti per l’infanzia e per l’igiene.

Le attività anche di tipo commerciale (comprendenti le parafarmacie) con la “Riforma Bersani” possono vendere dei farmaci da banco,purchè sia presente all’interno un farmacista iscritto all’Ordine Professionale.Il riferimento normativo è quindi al decreto citato ed alcune circolari delò Ministero competente.

Ora la presenza in farmacia del medico è incompatibile perchè configura attività ambulatoriale del medico-chirurgo all’interno della farmacia.Infatti l’art.45 del Regolamento per il Servizio Farmaceutico (R.D.30.9.1938 n.1706),vieta la comunicazione diretta tra i locali della farmacia e quelli dell’ambulatorio medico disponendo inoltre che i rispettivi ingressi siano diversi.

Ritengo che si possa ivi fare ricorso alla così detta analogia.Innanzitutto bisogna ricordare che esistono due tipi di analogia:l’analogia legis,contenuta nella prima parte dell’art.12 co.2 delle preleggi ” si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe”;e l’analogia juris,contenuta nella seconda parte del medesimo comma:”si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato”.Il problema si pone nel distinguere l’analogia legis dall’interpretazione estensiva.Per definizione,l’interpretazione estensiva consiste nell’attribuire alla disposizione “uno tra i significati compatibili con il suo tenore letterale”.Immaginiamo una norma che dica:”E’ vietata la riproduzione di dischi osceni”.Sicuramente posso interpretare la norma con riguardo ai cosiddetti vinilli,cioè i vecchi dischia 33,45 e 78 giri.Ma interpretando estensivamente la norma posso ricomprendervi anche i Cd e i Dvd.Infatti anche questi sono “dischi”.Senza uscire,insomma,dal tenore letteraledella disposizione ricomprendo nella norma fattispecie diverse.

Se invece interpretassi analogicamente,direi che anche la riproduzione di audiocassette oscene è vietata.Le audiocassette non sono sicuramente dischi,come le parafarmacie non sono farmacie.

Però poiché sia i dischi che le audiocassette sono supporti di registrazione, poiché entrambi possono avere contenuto osceno e poiché entrambi sono riproducibili,analogicamente possono vietare la riproduzione di audiocassette oscene rectius siccome la ratio dell’articolo 45 è la stessa possiamo ben affermare senza dubbio alcuno che la presenza di un medico in una parafarmacia sia atto illecito e sanzionabile.

Dicembre 2010