Art. 32 – Farmacie


1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a quindicimila abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, possono essere venduti anche i medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 291.

2. Negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita dei medicinali deve avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 5, nell’ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell’area commerciale, da strutture in grado di garantire l’inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di
apertura al pubblico che di chiusura.

3. Le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle imprese di produzione o di distribuzione dei farmaci che si risolvono in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantità ed ai prezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia.

4. In materia di ampliamento e potenziamento della rete delle farmacie, il secondo e il terzo comma dell’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
“Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 4.000 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui a! secondo comma, è calcolata ai fini dell’apertura di una ulteriore farmacia se l’eccedenza supera le duemila unità”.

5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’autorità sanitaria
competente adotta il provvedimento di revisione straordinaria della pianta organica.

6. Entro novanta giorni dall’approvazione del provvedimento di cui al comma 5, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano bandiscono un concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sede farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti disponibili per l’esercizio da parte di privati, fatte salve quelle per le quali sia già stata espletata la prova concorsuale. La partecipazione al concorso straordinario è riservata ai farmacisti non titolari di farmacia e ai titolari
di farmacia rurale.

7. All’articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: “Nel caso di concorso per l’assegnazione di farmacie disponibili, i farmacisti non titolari di farmacia, possono concorrere per la gestione associata, sommando ai titoli posseduti.”