Il comma 1 dell’articolo 70 (Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita diretta) del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è sostituito dal seguente:

La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari è effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 (vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica previa comunicazione al Ministero della salute) ancorchè dietro la prestazione di ricetta medica se prevista come obbligatoria. La vendita dei predetti esercizi commerciali è esclusa per i medicinali richiamati dall’articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni”.
Pertanto,riferendosi alla legge di conversione del DL liberalizzazioni Legge 24/03/2012 n.27 può essere autorizzata una parafarmacia a vendere tutti i farmaci ad uso veterinario con esclusione  di quelli di cui alla legge 09/10/1990 n.309.

Norma_20121019_DM_MinSal_parafarmacie_veterinarie_requisiti.pdf

Quindi ai sensi della disposizione che hai citato, nelle parafarmacie è possibile vendere i medicinali veterinari, anche se sottoposti a ricetta medica, ad eccezione di quelli così detti “stupefacenti” di cui all’art. 45 del D.P.R. 09-10-1990, n. 309.
Già il ministero della salute, con circolare 3/2006, aveva chiarito che nelle parafarmacie potevano essere venduti i medicinali veterinari ad esclusione di quelli su ricetta. Dopo il DL 1/2012, così come convertito, sono inclusi anche quelli con prescrizione medica.
Per queste tipologie di parafarmacie occorre rispettare i requisiti di cui al DM 19/10/2012