Articolo tratto da FarmaciaVirtuale.it

La nostra intenzione sarebbe quella di erogare in parafarmacia servizi come prenotazioni CUP, check-up cute e capelli, autoanalisi oltre che ECG e Holter in teleassistenza. Quindi, alla ASL eravamo andate per chiedere un parere preventivo sul progetto che individuava gli spazi entro cui poter offrire le suddette prestazioni. A questo proposito ci siamo sentite rispondere che non esiste una regolamentazione sulla “parafarmacia dei servizi” ma solo sulla “farmacia dei servizi”. Quindi, tutto sembrerebbe non realizzabile. E inoltre, hanno aggiunto :”Portateci la legge che vi autorizza a fare le autoanalisi e tutto quello elencato e noi vi daremo l’autorizzazione”. Ora mi chiedo se potevate aiutarci a trovare delle leggi a cui fare riferimento perchè in assenza non potremo far nulla. 

Quanto ai servizi che avreste intenzione di erogare, l’Ordine di Bari potrebbe aver ragione, in quanto la disciplina vigente (L. 18/6/2009 n. 69 – D.Lgs. 3/10/2009 n. 153 e decreti Ministero della Salute 16/12/2010) ne regola l’erogazione nell’ambito del SSN, ma rivolgendosi alle sole farmacie. Dunque, chi può utilizzare le disposizioni citate, e giovarsene, è soltanto la farmacia e non il farmacista in quanto tale. E però, nel solito e irrisolto dilemma se sia tutto lecito quel che non è espressamente vietato ovvero sia tutto vietato quel che non è espressamente consentito, considerato che l’intera normativa sui nuovi servizi si rivolge appunto alle farmacie quali strutture convenzionate, perciò nell’ambito dei loro rapporti con il SSN, potrebbe anche sostenersi che i rapporti tra la parafarmacia e il privato possano riguardare – oltre alla dispensazione, poniamo, di SOP e OTC – anche l’erogazione in regime puramente privatistico di questi o altri servizi, come, ad esempio, il caso da Lei descritto del check-up cute e capelli nei confronti dell’utenza, sempreché naturalmente tale attività non sia invece di esclusiva pertinenza di un medico. Ma ci viene anche in mente l’“estetica”, sia pure anche qui con il rispetto dei vari regolamenti comunali che ne disciplinano l’esercizio. Sono comunque più di uno gli aspetti da considerare e non può essere questa la sede per ulteriori approfondimenti.

La risposta al quesito posto è stata data dallo Studio associato Bacigalupo – Lucidi e Sediva Srl