Articolo tratto da “Il consulente della tua farmacia” gennaio/febbraio 2011

Desidero sapere se una parafarmacia può acquistare,detenere e dispensare specialità omeopatiche,classificate come rimedio omeopatico specifico,specialità ad uso umano in varie forme farmaceutiche sia iniettabili e sia ad uso orale che dovrebbero essere dispensate in Farmacia solo dietro presentazione di ricetta medica,pertanto,dovrebbero essere assimilabili ai farmaci allopatici tradizionali in fascia C,vendibili con obbligo di ricetta medica solo ed unicamente in Farmacia.

L’art.5 comma 1,del d.l.n.223 del 2006,convertito con modificazione della legge n.258 del 2006 dispone che:”Gli esercizi commerciali di cui all’art.4 comma 1,lettere d),e) e f) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114,possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione di cui all’art.9-bis del d.l. 18 settembre 2001 n.347,convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001 n.405 e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica previa comunicazione al Ministero della Salute e alla Regione in cui ha sede l’esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo.E’ abrogata ogni norma incompatibile”.

Riguardo al contenuto della predetta disposizione,che individua espressamente le tipologie di farmaco vendibili negli esercizi commerciali e parafarmacie il Ministero della Salute con nota 5.9.2008 n.31773,ha fornito le precisazioni che si riportano:

“L’art.5 del decreto-legge n.223 del 2006,ad avviso della scrivente ha inteso unicamente ad estendere agli esercizi commerciali di cui all’art.4 comma 1,lettere d),e) e f) la possibilità di effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, nonché di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica,secondo le modalità contenute nella stessa disposizione normativa,mentre non ha modificato in alcun modo la normativa concernente i prodotti vendibili in farmacia.Va da sé che la parafarmacia non può dispensare tali prodotti e commettere un illecito sanzionabile con la chiusura dell’esercizio.