Ho pensato di aprire all’ interno della Parafarmacia sulla spiaggia  un “Nail Corner”; quali sono le procedure burocratiche da seguire? Inoltre ho un conoscente massaggiatore che vorrebbe collaborare con noi in parafarmacia durante il periodo estivo.

L’attività di Applicazione di Unghie artificiali e Decorazione di Unghie (o, come qualcuno pure la definisce, di onicotecnico) verrebbe tendenzialmente ricondotta a quella di estetista, soggiacendo pertanto alle prescrizioni della legge 1/1990, nonché alle leggi regionali (ove esistenti) e soprattutto ai regolamenti comunali.

Il condizionale è d’obbligo perché, secondo talune pronunce giurisprudenziali e anche per qualche amministrazione regionale, per l’esercizio dell’attività in questione non sarebbe necessario il titolo di estetista non implicando, a differenza degli autentici trattamenti estetici, alcun intervento invasivo e/o modificativo sul corpo umano limitandosi infatti ad abbellire le unghie naturali e/o ad apporre protesi alle stesse senza alcuna modifica.

Anche questa posizione, però,sembra opinabile perchè, a ben guardare, l’intervento di Ricostruzione Unghie (che pure potrebbe essere comunemente ricompreso nelle prestazioni di un  Nail Corner), consistendo in una vera e propria applicazione di protesi ungueale con interventi di manicure e/o ricostruzione delle unghie, costituirebbe pur sempre un intervento sulla superficie del corpo umano allo scopo di “mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione e attenuazione degli inestetismi presenti” (art. 1, legge 1/1990).

Si verte, quindi, in una situazione di profonda incertezza, da cui si uscirà verosimilmente  soltanto quando tale attività verrà compiutamente disciplinata (e a questo proposito segnaliamo per completezza che giace in Parlamento dal 2008 uno specifico disegno di legge).

Invece, le sedute di massaggio – e stiamo parlando ovviamente del massaggio di benessere dato che il “vero” massaggio curativo potrebbe essere praticato esclusivamente da un operatore con il titolo di fisioterapista (cfr. D.M. Sanità del 14/09/1994) – dovrebbero essere praticate da un massaggiatore qualificato ai sensi dell’art. 99 del TULS, che inquadra la figura tra le (storiche) arti ausiliarie delle professioni sanitarie (in questo caso, si tratterebbe della professione medica) e, in particolare, nella figura dell’infermiere professionale .

Questo profilo professionale, del resto, è riconosciuto anche dal Ministero della Salute, e sempre come operatore sanitario ausiliario (decreto Ministero della salute e Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14/05/2002).

Ma il problema è che, al di là di un riconoscimento generico della figura, difetta una normativa che individui un percorso formativo definito ed uniforme con la conseguenza che nel prescrivere titoli professionali e formativi ogni regione “fa da sé” e in pratica anche ogni comune.

Concludendo, agli effetti pratici, per individuare i requisiti della persona alla quale la parafarmacia vorrebbe affidare  lo svolgimento sia dell’una che dell’altra attività a favore della propria clientela – assumendosi, per inciso, la responsabilità sia verso la pubblica autorità che nei confronti dei clienti, rispettivamente per il possesso delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’attività stessa e per gli eventuali danni cagionati – dovrà inevitabilmente far riferimento ai regolamenti comunali, anche in ordine alle dotazioni minime dei locali ove tali prestazioni siano rese.

E però, una volta in possesso di tutti i necessari requisiti sia professionali che logistici, per l’inizio delle nuove attività sarà di norma sufficiente la SCIA al comune competente con la nomina a preposto del responsabile del servizio stesso.

Questo articolo è stato redatto dallo Studio associato Bacigalupo – Lucidi e Sediva Srl