Articolo tratto da farmacista33.it

Quorum unico a tremila abitanti con resti differenziati per l’apertura della seconda sede, concorsi straordinari per soli titoli riservati a non titolari e rurali sussidiati da bandire entro 150 giorni, vendita della farmacia entro sei mesi anziché due anni in caso di assenza di eredi. Si dovrebbe muovere su queste direttrici il decreto sulle liberalizzazioni che il Governo (nella foto il premier) intende varare verso la fine della prossima settimana. Ad anticiparle è la bozza che da ieri circola tra gli addetti ai lavori, nella quale le farmacie trovano spazio all’articolo 11: asciutto, lungo appena sei commi, il testo pare ricalcare in traccia il manifesto Federfarma dell’ottobre scorso, anche se i parametri non sono certo quelli che i titolari avrebbero gradito.
Il quorum innanzitutto: il Governo fissa l’asticella a tremila abitanti per farmacia, senza più differenze tra centri grandi e piccoli. La dimensione demografica torna però a contare sui resti: nei comuni con più di 9mila abitanti, la sede successiva si apre quando l’eccedenza supera i 500 abitanti, negli altri quando si valicano i 1.500. «In tali comuni perciò» si legge nella relazione tecnica che accompagna la bozza di articolo «la seconda farmacia può essere istituita soltanto al raggiungimento dei 4.501 abitanti e la terza a 7.501».
Anche sui concorsi c’è vicinanza tra la proposta di Federfarma e quella del Governo: le sedi istituite in base al nuovo quorum, infatti, verranno assegnate con un concorso per soli titoli riservato a non titolari e rurali sussidiati, senza diritti di prelazione da parte dei comuni. Anche qui, però, Monti e colleghi ci hanno messo del loro: Regioni e Province autonome, infatti hanno 120 giorni di tempo per adeguare le Piante organiche e altri 30 per bandire i concorsi. Le amministrazioni che non rispettano le scadenze appena indicate perdono i finanziamenti integrativi del Ssn e in quelle che al 1 marzo 2013 non hanno assegnato almeno l’80% delle sedi di nuova istituzione scatta l’autorizzazione alla vendita dei farmaci di fascia C con ricetta nelle parafarmacie (esclusi solo stupefacenti e sostanze psicotrope).
Torna pure il tema delle farmacie in stazioni, aeroporti e grandi centri commerciali (più di 10mila metri quadri): per il Governo possono essere istituite dai comuni sentito l’ordine dei farmacisti, ma solo dove non è già presente un presidio a meno di 1.500 metri di distanza. E fino al 2022 su queste nuove sedi può essere esercitato il diritto di prelazione da parte delle amministrazioni locali.
Nuovo di zecca – e non potrebbe essere altrimenti – è invece il comma 6, che abbassa a sei mesi il lasso di tempo entro il quale i familiari devono vendere la farmacia in mancanza di eredi laureati.

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