Tramite l’agenzia nazionale del farmacia (AIFA), si rende disponibile la nuova lista di trasparenza, aggiornata al 5 novembre 2008, relativa a 3.740 confezioni di farmaci di fascia “C”, soggetti a prescrizione medica.

Nella lista sono state raggruppate tra loro le specialità a base del medesimo principio attivo, o della stessa associazione di principi attivi, al fine di verificare l’eventuale disponibilità in commercio di farmaci equivalenti a prezzo inferiore.

Figurano in elenco anche specialità che non hanno equivalenti attualmente in commercio, evidenziate su fondo verde.

>> Scarica l’elenco in formato excel

 

 

 

NB: La liberalizzazione esclude dalla vendita nelle parafarmacie i farmaci con ricetta non ripetibile, i 470 farmaci stupefacenti ed i prodotti iniettabili.

 

Farmaci con ricetta non ripetibile:

I medicinali soggetti a questo tipo di ricetta riportano sulla confezione esterna la scritta: “da vendersi dietro presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta“. 

Se la ricetta non è ripetibile è possibile utilizzarla solo una volta, anche se il medico può prescrivere più di una confezione per un certo medicinale.

Per i medicinali industriali tale ricetta ha validità di trenta giorni escluso il giorno di compilazione; la ricetta non ripetibile viene ritirata dal farmacista all’atto della dispensazione e conservata per sei mesi.

La ricetta non ripetibile è prevista in quanto è  necessario il controllo medico sull’impiego di tali medicinali  perché:

  • possono determinare, con l’uso continuato, stati tossici

  • possono comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute

  • richiedono un continuo monitoraggio da parte del medico

 

Tabelle sostanze stupefacenti e psicotrope 

(fonte ministero della salute) 

Tutti gli stupefacenti e le sostanze psicotrope sono iscritti in due tabelle che vengono aggiornate ogni qualvolta si presenti la necessità di inserire una nuova sostanza o di variarne la collocazione o di provvedere ad una eventuale cancellazione.

In Tabella I sono comprese le sostanze, indipendentemente dalla distinzione tra stupefacenti e sostanze psicotrope, con potere tossicomanigeno ed oggetto di abuso.

  • Tabella I (xls, 42 KB) (Ultimo aggiornamento 2 agosto 2011)

In Tabella II sono inserite le sostanze che hanno attività farmacologica e pertanto sono usate in terapia (farmaci). La tabella II è suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed E dove sono distribuiti i farmaci in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso. 

  • Tabella II (xls, 53 KB) (Ultimo aggiornamento 2 agosto 2011)

Inoltre esiste un apposito elenco di farmaci con forte attività analgesica che godono di particolari facilitazioni prescrittive. L’elenco costituisce l’Allegato III bis al Testo unico degli stupefacenti:

  • Buprenorfina
  • Codeina
  • Diidrocodeina
  • Fentanyl
  • Idrocodone
  • Idromorfone
  • Metadone
  • Morfina
  • Ossicodone
  • Ossimorfone
  • Tapentadolo

Una stessa sostanza, ad esempio la morfina, può trovarsi sia nella Tabella I, sia nella Tabella II perché pur essendo un farmaco fondamentale per il trattamento del dolore di grado elevato è molto spesso oggetto di attenzione da parte dei tossicodipendenti.

In modo sintetico le tabelle comprendono: 

Tabella I

  • oppiacei (morfina, eroina, metadone, ecc.)
  • cocaina
  • amfetamina e derivati amfetaminici (ecstasy e designer drugs)
  • allucinogeni (dietilammide dell’acido lisergico – LSD, mescalina, psilocibina, fenciclidina, ketamina, ecc.)
  • tetraidrocannabinoli – THC
  • cannabis indica 

Tabella II

  • morfina ed oppiacei
  • barbiturici
  • benzodiazepine (diazepam, flunitrazepam, lorazepam, ecc.)
  • amfetamine anoressizzanti (amfepramone, benzamfetamina)
  • medicinali cannabinoidi

Le tabelle sono aggiornate generalmente con Decreto ministeriale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana) ogniqualvolta se ne presenta la necessità cioè quando una nuova sostanza diventa oggetto di abuso o qualche nuova droga viene immessa nel mercato clandestino o quando viene scoperto un nuovo farmaco ad azione stupefacente o psicotropa. L’aggiornamento, quindi non è periodico.